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C.M. 30/01/1975 n. 3Art. 16. La norma introdotta in sostituzione del terzo comma è volta a stabilire inequivocabilmente un termine ultimo entro il quale i comuni devono far pervenire al Ministero, a propria cura, la copia autentica della delibera con la quale hanno determinato le concrete misure delle aliquote di imposta. La fissazione di una data prestabilita (1° novembre) entro la quale i comuni debbono procedere all'anzidetto adempimento rende più agevole l'adempimento stesso agli enti perché li pone in grado di provvedervi in un più ampio spazio di tempo, consentendo anche al Ministero di poter disporre di un sufficiente margine di tempo, in ogni caso costante, per la predisposizione e la stampa dell'elenco delle aliquote vigenti, cui è tenuto di anno in anno. Ove la delibera non pervenga entro la data indicata s'intenderanno prorogate, a norma dell'ultimo comma dello stessoArt. 16, le aliquote in vigore. Art. 18. Con l'integrazione al secondo comma dell'articolo - la modifica del primo ha carattere formale ed è conseguenziale all'aggiunta al precedente Art. 6 di due commi - si dispone che i pubblici ufficiali debbono allegare alla dichiarazione per I'I.N.V.I.M. che sono tenuti a presentare per tutti gli atti stipulati con il loro ministero, vale a dire gli atti pubblici e le scritture private autenticate, un esemplare dell'atto stesso in carta semplice. Tale copia dell'atto va trasmessa, unitamente ad uno degli esemplari della dichiarazione, al comune nel cui territorio è situato l'immobile trasferito onde consentirgli per l'esercizio della prevista partecipazione all'accertamento, la conoscenza di tutti gli elementi necessari all'individuazione dell'immobile stesso, che di frequente non si rende possibile per la frammentarietà o la mancanza di ogni indicazione al riguardo nell'apposito riquadro della dichiarazione. Poiché l'analogo obbligo di allegare un ulteriore esemplare non è stato previsto per gli atti privati e le denunce di successione, il Ministero ha invitato gli uffici del registro a voler vigilare perché i contribuenti riportino nella dichiarazione (24-teste o 24- intercalare del modello) gli elementi di individuazione dell' immobile come indicati negli atti e nelle denunce stesse. Gli ultimi tre commi, interamente sostituiti rispetto a quelli precedentemente vigenti, disciplinano le modalità ed i termini per la presentazione della dichiarazione da parte delle società di gestione immobiliare; ed inoltre stabiliscono - entro il 31 marzo 1975, per gli immobili per i quali il decennio è già scaduto al 1° gennaio del corrente anno; - entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio, per tutti gli altri immobili. Nella dichiarazione la società dovrà indicare: a) il valore iniziale del bene determinato con i criteri di cui all'art. 6 innanzi esposti; b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale fu determinato ovvero gli estremi dell'eventuale accertamento effettuato dal comune per l'applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; c) il valore finale del bene e, cioè, il valore venale della proprietà o della nuda proprietà dell'immobile alla data del 1° gennaio 1975 o alla successiva data in cui si compie il decennio, d) le spese sostenute nel periodo preso a base per il calcolo dell'incremento imponibile e la relativa data. La mancata indicazione di esse in sede di dichiarazione fa decadere la società contribuente dal diritto all'imputazione delle stesse; naturalmente la man cata indicazione della data fa decadere soltanto dal diritto alla detrazione del 4 per cento delle spese stesse di cui al secondo comma dell'art. 14; e) il valore finale dell'area (alla data di inizio della costruzione) e quello iniziale del fabbricato su di essa costruito (alla data della ultimazione della costruzione) quando ricorra l'ipotesi contemplata nel sesto comma dell'art. 6 e, cioè, che l'immobile per il quale è decorso il decennio appartenga ad una società costruttrice che abbia utilizzato l'area; qualora peraltro alla scadenza del decennio la costruzione non sia ancora ultimata nella dichiarazione deve essere indicato il valore dell'area alla data di inizio della costruzione senza tener conto, fra le spese di cui alla lettera d), di quelle relative al fabbricato ancora in costruzione; f) l'importo del contributo di miglioria o di altre analoghe contribuzioni eventualmente corrisposte nel periodo di tempo preso a base per la determinazione dell'incremento imponibile. L'ammontare degli anzidetti contributi deve essere comprovato con apposita certificazione dell'ente impositore (Stato, regione, provincia, comune o consorzi di enti pubblici territoriali) e va detratto dall'imposta al netto delle addizionali e di altri eventuali oneri di riscossione. Sul significato del termine "corrisposti" rimangono valide le osservazioni fatte dal Ministero nella circolare n. 16 del 19-12-1972. Alla dichiarazione va allegato un certificato catastale dell'immobile in carta semplice e la documentazione inerente alle spese effettuate dopo il 1° gennaio 1973. I modelli 25 per la dichiarazione dell'imposta decennale sono stati già inviati da tempo ai magazzini compartimentali delle intendenze di finanza presso i quali gli uffici del registro potranno, ove non lo abbiano già fatto, approvvigionarsi del quantitativo ritenuto necessario per corrispondere alle esigenze in materia dei contribuenti. Tuttavia considerato che il modello stesso contiene, perché predisposto sulla base della precedente formulazione dell'art. 3, delle imprecisioni nelle avvertenze (vedesi, ad esempio, il riferimento alla data del 1° gennaio 1963, che non è più attuale), si è provveduto a richiedere al Poligrafico dello Stato la stampa di un ulteriore quantitativo degli anzidetti modelli, opportunamente corretti. Peraltro, fino a quando non saranno disponibili i nuovi modelli dovranno necessariamente essere utilizzati quelli già in possesso dagli uffici, che avranno cura di apporre nello spazio riservato al numero 1 delle avvertenze apposito timbro con la legenda "annullato". Con l'occasione si è anche richiesto al Poligrafico dello Stato la ristampa di un congruo quantitativo di modelli 24 - teste di cui viene lamentata una scar- . Art. 19. La riformulazione del primo comma dell'articolo è volta a stabilire che per la liquidazione e la riscossione dell'I.N.V.I.M. si fa riferimento ai modi ed ai termini previsti per la liquidazione e la riscossione: a) dell'imposta di registro, nei casi di trasferimenti a titolo oneroso; b) dell'imposta di successione, nei casi di trasferimenti a titolo gratuito o di applicazione dell'imposta per decorso del decennio. A tale proposito si ricorda che in base all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 637, il pagamento dell'imposta di successione deve avvenire nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dall'ufficio al contribuente dell'imposta dovuta, comunicazione che l'ufficio deve effettuare nel termine massimo di sessanta giorni dalla dichiarazione di successione. Art. 20. Le modifiche introdotte sono intese ad uniformare i termini per la notifica dell'avviso di accertamento in materia di I.N.V.I.M. a quelli previsti per l'imposta di registro e di successione correlativamente a quanto disposto, ai fini della liquidazione e della riscossione, nel precedenteArt. 19, stabilendosi inoltre che quando per il valore iniziale e finale debba assumersi il corrispettivo determinato ai fini dell'I.V.A., la notifica dell'accertamento agli effetti del- l'I.N.V.I.M. può essere effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, cioè, negli stessi termini previsti dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, per la rettifica della dichiarazione I.V.A. La norma stabilisce, infine, un unico termine - il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata - entro il quale l'ufficio può procedere all'accertamento dell'imposta per omissione della dichiarazione, sia se questa doveva essere presentata in relazione al trasferimento del bene sia per il decorso del decennio. Art. 21. La modifica dell'articolo è volta ad uniformare i termini, i limiti e le modalità della riscossione dell'imposta complementare a quelli previsti per la riscossione delle imposte complementari di registro e di successione. A tal fine, mentre l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 643, disponeva che l'imposta complementare potesse essere riscossa solo dopo la definizione del procedimento di accertamento, la nuova norma con sente invece che l'imposta complementare venga riscossa in parte dopo la decisione di primo grado e per l'intero dopo la decisione di secondo grado. Si disciplina, inoltre, anche il caso in cui l'immobile venga trasferito prima della definizione del procedimento di valutazione inerente al precedente trasferimento, disponendosi che in tale ipotesi, dopo che quest'ultimo si sia definitivamente concluso, deve riliquidarsi l'imposta dovuta per il secondo trasferimento assumendosi come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale per il precedente trasferimento. La domanda di rimborso della maggiore imposta eventualmente corrisposta va presentata entro sei mesi dalla data in cui il valore in contestazione è stato definito. Art. 22. L'integrazione del primo comma dell'articolo è volta a limitare la partecipazione del comune all' accertamento dei soli trasferimenti posti in essere dalle persone fisiche; ciò in aderenza al principio direttivo contenuto in materia nella legge di delega (art. 10, numero 3). Conseguentemente gli uffici dovranno trasmettere al comune competente per territorio, in copia, soltanto le dichiarazioni relative ad immobili alienati od acquistati da persone fisiche. Art. 25. Sono state raggruppate in questo unico articolo le esenzioni e le riduzioni precedentemente previste, oltre che nello stessoArt. 25, anche negli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 643. In particolare, rispetto alla normativa precedente, si è precisato, in aderenza alla ratio della disposizione agevolativa, che per i trasferimenti posti in essere nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice sono esenti dall'imposta solo gli incrementi di valore relativi a fondi rustici ed a costruzioni rurali e non anche quelli afferenti ad immobili aventi altra destinazione. Inoltre, a modificazione della disposizione introdotta nell'art. 2 del decreto istitutivo dell'I.N.V.I.M., con il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 601, è stato precisato che l'esenzione riguarda tutti gli immobili trasferiti fra enti pubblici territoriali, comprese le regioni, sembrando tale soluzione più aderente allo spirito della norma di delega (art. 12, numero 7), attese le finalità di pubblico interesse che ispirano detti trasferimenti; e ciò indipendentemente dalla concreta destinazione degli immobili che formano oggetto di tali trasferimenti. Infine la lettera a) dell'articolo è stata integrata in modo da rendere applicabile la disposizione esonerativa in essa contenuta ad ogni possibile forma associativa, dotata di personalità giuridica, cui gli enti territoriali indicati nella Art. 29. Il fatto che i comuni limitrofi possono aver deliberato l' adozione, a partire dal 1974, di aliquote diverse ha reso necessario modificare tale norma disponendo che debba procedersi alla ripartizione dell'imponibile degli immobili situati sul territorio di più comuni in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi in modo che alle singole parti dell'imponibile siano applicabili le aliquote proprie del comune nel cui territorio è situata la corrispondente parte dell'immobile. Art. 31. La riformulazione dell'articolo fatta con il primo comma risponde soltanto all'esigenza di migliorarne la redazione sotto l'aspetto tecnico ed alla necessità di eliminare il riferimento alla risoluzione delle vertenze, materia disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636, dato che le controversie relative all'I.N.V.I.M. sono demandate, dall'art. 1 di tale decreto, alla competenza delle commissioni tributarie. Lo stesso primo comma dispone poi che per la riscossione dell'imposta per decorso del decennio si applicano le norme relative alla riscossione dell'imposta di successione; ciò importa che la società debitrice del tributo ha diritto di ottenere la dilazione del pagamento in dieci anni a rate annuali posticipate, corrispondendo l'interesse a scalare nella misura del 5 per cento annuo e a condizione di costituire ipoteca sugli immobili in relazione ai quali è dovuta la imposta decennale. A tale proposito si richiama l'attenzione degli uffici sul disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 637, a norma del quale il contribuente decade dal beneficio della dilazione quando non provveda al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso da parte dell'ufficio. Con i successivi commi si è inteso invece disciplinare l'ipotesi, agli effetti dell'I.N.V.I.M., in cui il negozio, con il quale l'immobile oggetto della imposizione è trasferito, venga dichiarato nullo o annullato o si verifichi la condizione risolutiva in esso apposta. Per quanto riguarda la nullità e l'annullamento del negozio è stata prevista una regolamentazione uguale a quella dettata per l'imposta di registro dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 634, che consente il rimborso dell'imposta pagata soltanto nel caso che l'atto venga dichiarato nullo o annullato per causa non imputabile alle parti e con senten za emessa in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e non suscettibile di ratifica, convalida o conferma. Ben s'intende che, ove non ricorrano tali condizioni, e non competa quindi il rimborso, per il successivo trasferimento si assumerà come valore iniziale quello assunto come finale in occasione del negozio dichiarato nullo o annullato. Per quanto concerne i riflessi della dichiarazione di nullità o dell' annullamento nei confronti dell'imposta per decorso del decennio, essendo venuto meno l'atto di alienazione non si è interrotto il decennio. Conseguentemente, se è stata rimborsata l'imposta, alla scadenza del decennio il tributo sarà liquidato come se l'atto nullo o annullato, non fosse stato posto in essere; ove invece l'invalidità dell'atto, non abbia dato luogo al rimborso dell'imposta, dal tributo dovuto per il compimento del decennio dovrà detrarsi, per evitare una duplicazione, l'imposta pagata in occasione dell'atto invalido. Circa il verificarsi della condizione risolutiva espressa si è stabilito che non debba farsi luogo al rimborso dell'imposta già corrisposta nè alla applicazione di una nuova imposta in relazione alla retrocessione del bene. Anche nella fattispecie ora prospettata torna applicabile quanto si è osservato in merito all' imposta dovuta per il decorso del decennio nell'ipotesi di mancato rimborso dell'imposta pagata sull'atto invalido. La soluzione offre aspetti di indubbia praticità senza alcuna incidenza negativa sul gettito del tributo. Si è infine estesa la norma dettata per la clausola risolutiva alle ipotesi di risoluzione delle vendite con riserva di proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti, in conseguenza di quanto previsto dal precedenteArt. 2, che comprende i predetti negozi tra gli atti che danno luogo all'applicazione dell'imposta. In relazione a quanto si è osservato all'inizio le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28-12-1974, n. 688, che non hanno carattere interpretativo, si applicano in relazione ai trasferimenti posti in essere a partire dal 30 dicembre 1974. |
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